L’INPS, con la circolare allegata n. 33 del 22 febbraio 2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva Decontribuzione Sud.
L’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
– al 30% fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Poiché la Commissione europea ha momentaneamente autorizzato l’applicazione del beneficio in oggetto fino al 31 dicembre 2021, la presente circolare fornisce indicazioni operative di esonero contributivo limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Le Regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
n