L’erogazione dell’anticipazione
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Il d.L. 34/2020 entrato in vigore il 19 maggio 2020 e la successiva legge di conversione n. 77/2020 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrata in vigore il 18 luglio 2020 definiscono, all’articolo 207 della stessa legge, la nuova percentuale di anticipazione che modifica il comma 18 dell’articolo 35 del codice.
La norma in questione si applica a tutte le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del decreto legge 34) e fino al 30 giugno 2021 e prevede che l’importo di anticipazione da corrispondere agli affidatari di lavori, servizi e forniture può essere incrementato fino al 30 per cento.
L’incremento dell’anticipazione dal 20 al 30 per cento deve essere applicato (sempre fino al 30 giugno 2021) anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. In tutti questi casi l’appaltatore potrà richiedere l’erogazione e la stazione appaltante avrà facoltà di concedere o l’intera anticipazione pari al 30 per cento, se non già versata oppure la differenza tra l’importo già versato all’appaltatore e la restante somma necessaria a raggiungere la quota del 30 per cento.
In tutti i casi l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione e fermo restando che l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione.
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Liquidazione anticipata dei s.a.l.
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Sempre fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge 120/2020, per i lavori in corso di esecuzione dalla data del 18 luglio 2020, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giornidall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo.
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