Lo ha ribadito l'ANAC, Autorità Anticorruzione, rispondendo ad una richiesta dell'ANCE MOLISE.
Al centro della contesa due bandi per la viabilità di un'area produttiva e la realizzazione di un polo scolastico. Entrambi gli appalti, da assegnare all'offerta più vantaggiosa, prevedevano il possesso di una certificazione di qualità nel settore della sicurezza (norma BSOHSAS 18001:2007) tra gli elementi di valutazione dell'offerta.
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nL'Ance ha contestato la commistione «tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta». In pratica, una cosa è valutare il curriculum delle imprese, un'altra qualità e prezzo di esecuzione del contratto. Il primo aspetto attiene ai requisiti di partecipazione, il secondo alla valutazione delle offerte.
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nSul punto l'Autorità ha precisato «che i requisiti di natura soggettiva, che attengono a capacità economiche, finanziarie e tecniche dei concorrenti possono essere presi in considerazione per l'ammissione alla gara, ma non possono essere applicati per la selezione delle migliori offerte, dovendo queste essere valutate esclusivamente sulla base del loro contenuto qualitativo pertinente all'oggetto dell'appalto». Aggiungendo, inoltre, che «con specifico riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, è stato evidenziato che deve essere effettuata con criteri che abbiano una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e siano idonei a misurarne il valore, escludendo pertanto alcun riferimento ad elementi soggettivi, tra i quali rientrano anche le certificazioni di qualità».
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nDi qui la bocciatura delle due procedure e la nuova precisazione sul «divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta».
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