Ancora una sentenza che conferma l’obbligo per le imprese di indicare sempre gli oneri di sicurezza aziendali nelle offerte economiche.
Tali oneri, detti anche costi interni per la sicurezza, vanno specificati anche in assenza di apposita previsione nel bando, pena l’esclusione.
Lo ha ribadito nuovamente il Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2016, n. 424.
La recente sentenza di Palazzo Spada conferma l’orientamento prevalente circa la legittimità del potere di esclusione del concorrente in caso di mancata indicazione degli oneri sicurezza aziendali che costituisce un precetto inderogabile (ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis, ossia nel bando.
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