La presente per chiarire alcuni aspetti fondamentali riguardo alla corretta gestione dei materiali derivanti dalle attività di demolizione di un edificio o di una struttura.
nTali materiali, devono essere portati in un impianto di recupero nella migliore delle ipotesi o in discarica per inerti nella peggiore delle ipotesi, e non possono essere riutilizzati direttamente, ma solo dopo essere stati trattati presso un idoneo impianto autorizzato o un impianto mobile sito in cantiere, previa comunicazione della campagna di attività, che in caso di trattamento per un quantitativo maggiore di 10 t/g dovrà essere sottoposta a procedura di V.A. a V.I.A. (Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale).
nQuesto è quanto confermato dalla nota Sentenza n. 33028/2015 della Corte di Cassazione, che si è espressa circa l’illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione.
nNel caso esaminato dalla Corte, un’impresa di costruzioni è stata condannata a seguito del riutilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da una demolizione, per la realizzazione di un sottofondo stradale.
nIn particolare, l’impresa ha riutilizzato cemento, mattoni, ceramiche e tondini di ferro provenienti dalla demolizione di un edificio. Dopo essere stato condannato, il legale rappresentante dell’impresa in questione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, motivandolo sulla base delle seguenti considerazioni:
n1. il materiale da demolizione è riconducibile ad un sottoprodotto data l’assenza di trasformazioni preliminari e la sola frantumazione del materiale dopo la demolizione, non avendo determinato condizioni peggiorative dell’ambiente;
n2. in alternativa, pur considerando il materiale come rifiuto, si deve comunque applicare la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio per il transito dei mezzi.
nLa Corte di Cassazione, esprimendosi sul ricorso, ha rigettato le motivazioni addotte dall’impresa ed ha confermato la condanna per la gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006).
nAnche una precedente Sentenza (Cass. Pen, sez. 3, c.c. 13 aprile 2011, n. 16727) aveva affermato che: “i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi; l’eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge".
nIn base al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa.
nInoltre, risulta irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.
nA tale proposito è indispensabile comprendere in maniera inequivocabile come distinguere i rifiuti dai sottoprodotti analizzando le rispettive definizioni dettate dalla normativa vigente, soprattutto in considerazione del fatto che i rifiuti vanno portati in impianto di recupero o in discarica mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati direttamente.
nE’ opportuno ricordare le rispettive definizioni:
nï‚· sono definiti rifiuti speciali i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
nï‚· sono definiti sottoprodotti i materiali che provengono direttamente da un processo di produzione, quindi da un’attività finalizzata alla produzione ottenuta attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali.
nI criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal D.M. 161/2012 (e in ultimo L. 98/13 art. 41bis valido fino alla promulgazione della nuova disciplina in materia), che regolano l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.
nConcludendo, i materiali da demolizione non possono mai essere considerati sottoprodotti, a prescindere dal loro reimpiego, anche se è certo. Sono sempre dei rifiuti e tali restano sino a che, eventualmente, saranno oggetto di un processo di recupero.
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